Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'avvocato, all'associazione o alla società fra professionisti è fatto obbligo stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: della polizza assicurativa e di ogni sua con le seguenti: delle polizze assicurative e di ogni loro;
al comma 4, sostituire le parole: della polizza con le seguenti: delle polizze;
alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e polizza infortuni.