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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.1. in XI Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 21/07/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/08/2012  [ apri ]
8.1.
approvato

  Al comma 1, sopprimere le parole: , nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. All'istituzione e al funzionamento del registro, di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la tenuta del registro e per l'effettuazione dei controlli periodici, le imprese sono tenute a corrispondere, rispettivamente, un diritto di iscrizione annuale ed una tariffa, da determinarsi sulla base del costo effettivo dei relativi servizi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. Il registro di cui al presente articolo sostituisce il registro di cui agli articoli 204, 205, 206 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Il Relatore