Al comma 1, sopprimere le parole: , nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.
Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
4. All'istituzione e al funzionamento dei registri di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I costi di gestione dei registri sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione sulla base delle tariffe, determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.