Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di formazione, i corsi di cui al comma 2, finalizzati al rilascio del brevetto di istruttore e guida subacquei, possono essere anche impartiti dagli assessorati regionali alla formazione professionale aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, avvalendosi delle organizzazioni formative rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 23 della presente legge».