Apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire la rubrica con la seguente: Libretto di ricognizione;
2) conseguentemente, al comma 1 premettere il seguente:
01. Il capo del compartimento marittimo, all'atto dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 6 rilascia al sommozzatore un libretto di ricognizione (LDR). Le modalità di tenuta del LDR e le indicazioni che esso deve contenere sono stabilite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3) conseguentemente al comma 1, sopprimere il primo periodo e, al comma 1, lettera c) sostituire la parola: medica con la parola: fisica.