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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.1. in XI Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 21/07/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/07/2009  [ apri ]
4.1.

Alla rubrica, prima delle parole: Qualifiche professionali premettere le seguenti parole: Definizione della categoria,.

Conseguentemente, al comma 1, premettere il seguente comma:
01. La categoria dei sommozzatori in servizio locale, istituita dal decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, per l'esecuzione di lavori in acque portuali, è disciplinata dalla presente legge che ne estende il campo operativo a tutte le attività svolte in mare e in acque interne, marittime e non, ed è ridenominata «categoria dei sommozzatori».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole da: Agli effetti fino a: si intende per con le seguenti: Il sommozzatore è un e aggiungere in fine le seguenti parole: per compiere lavori consistenti nell'installare, controllare o riparare impianti; nel rimuovere, recuperare o demolire relitti o altri materiali; nell'assistere o recuperare persone e nell'evacuare equipaggi; nello svolgere qualsiasi altra attività riconducibile o affine alle mansioni indicate dal presente comma.