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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.01. in XI Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 21/07/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/07/2009  [ apri ]
4.01.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Attività dei sommozzatori).

1. I sommozzatori, avendo come base di partenza e logistica la terraferma ovvero una piattaforma o unità navali di appoggio o di supporto per lavori subacquei, se necessario con l'ausilio di operatori iperbarici professionali e di un'assistenza tecnica e sanitaria appropriata, nonché con l'uso di camere, impianti, ambienti e mezzi iperbarici, possono svolgere attività in bassa, alta e altissima batimetria, impieganti aria od ossigeno puro o miscele sintetiche appropriate di gas respiratori, a pressione maggiore di quella atmosferica ovvero all'interno dei medesimi.
2. I sommozzatori esercitano la loro attività, oltre che nell'ambito del territorio di competenza del Compartimento Marittimo nel cui registro sono iscritti, anche al di fuori di esso.
3. Qualora le immersioni avvengano a una profondità superiore a -12 metri, è richiesta la presenza sull'unità di appoggio o, comunque, sul posto di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per effettuare trattamenti terapeutici su indicazione medica. La camera iperbarica deve avere dimensioni tali da contenere almeno una branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all'infortunato e non può essere utilizzata per altri usi; essa, inoltre, deve essere dotata di un presidio medico-chirurgico idoneo alla prestazione delle prime cure. Fanno eccezione i lavori effettuati in ambito portuale ed immediate vicinanze, qualora sul posto dove si effettua un'immersione subacquea non sia presente una camera iperbarica equipaggiata, si deve essere in grado di raggiungere, entro il tempo massimo di un'ora, un centro medico dotato di detta camera.
4. Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a -50 metri, è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana e camera di decompressione.
5. L'unità di appoggio deve essere dotata, oltre che della quantità di miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche della quantità minima di miscela di riserva necessaria a garantire un intervento di emergenza.
6. In occasione di qualunque tipo d'immersione subacquea, deve essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo navale, aereo o terrestre, idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, presso il più vicino centro medico allo scopo attrezzato, l'operatore subacqueo infortunato. Il mezzo navale può essere costituito dalla stessa unità di appoggio.
7. Il personale impegnato in attività subacquee, direttamente o in assistenza, deve sempre operare sotto la direzione di un supervisore o di un capocantiere in possesso di idonea qualifica e di comprovata esperienza nonché di lettera di incarico che lo definisce preposto alla sicurezza. Tale soggetto deve sovrintendere a tutta l'organizzazione delle attività di cantiere, alle attività preparatorie delle immersioni, alla constatazione che le attività siano svolte nel rispetto delle procedure relative alla sicurezza sul lavoro.
8. Il supervisore o il capocantiere preposto alle immersioni, ne segue personalmente l'andamento e ne dispone l'interruzione se lo ritiene opportuno; egli deve poter disporre, durante le immersioni, di un operatore subacqueo per ogni sommozzatore in immersione, in possesso di idonea abilitazione ed equipaggiato, al fine di intervenire in caso di emergenza.
9. Il comandante, il responsabile o un altro membro dell'equipaggio dell'unità navale di appoggio, se in possesso dei requisiti prescritti dal comma 8, può ricoprire l'incarico di supervisore o di capocantiere preposto alla sicurezza.
10. Le unità navali di appoggio, le attrezzature, gli strumenti e gli apparecchi utilizzati per le operazioni collaterali e per le immersioni devono essere conformi ai requisiti tecnici stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e devono essere opportunamente collaudati e mantenuti in efficienza. Qualora non esistano disposizioni specifiche per determinate attrezzature, singole o collettive, queste devono essere provate e controllate prima del loro utilizzo e devono possedere una certificazione di collaudo della casa costruttrice o di conformità al prototipo collaudato.
11. Gli operatori in immersione devono essere sempre collegati, tramite efficaci sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie; utilizzando caschi idonei a consentire contemporaneamente la respirazione e le comunicazioni.
12. Le unità di appoggio o di supporto alle attività dei sommozzatori devono mostrare le segnalazioni prescritte dalle norme vigenti in materia.
13. Le unità navali in transito nella zona in cui operano sommozzatori, devono essere distanti almeno 200 metri dall'unità che ha mostrato le segnalazioni di cui al precedente comma, ferma restando la facoltà dell'autorità competente di stabilire una distanza superiore.