Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) tutte le attività per fini di ricerca, o di attività scientifica o culturale, rientrano al capo III, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori, ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedono abilitazioni specifiche oppure si svolgano a profondità superiori a -50 metri.