Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. I corsi di cui al comma 2, finalizzati al rilascio del brevetto subacqueo, possono essere impartiti dagli assessorati regionali alla formazione professionale aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo e da sedi formative accreditate dalle regioni secondo l'accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008.