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Legislatura XVI

Proposta emendativa 18.1. in XI Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 21/07/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/07/2009  [ apri ]
18.1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Disposizioni transitorie).

1. Per gli operatori iscritti nel registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979 ogni singola capitaneria di porto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce una commissione formata da personale interno ed, eventualmente, da esperti esterni, che deve esaminare la regolarità delle iscrizioni, trasmettendo la relativa documentazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'assegnazione del NPN. In caso di iscrizione irregolare a giudizio della citata commissione, l'operatore decade dal diritto di richiedere l'iscrizione nel registro dei sommozzatori ai sensi del comma 2. A richiesta dell'interessato, è concessa una proroga di un massimo di dodici mesi per la regolarizzazione della sua posizione.
2. Gli operatori possono richiedere l'iscrizione nel registro dei sommozzatori di cui all'articolo 6 della presente legge, che li autorizza a esercitare l'attività negli ambiti di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge presentando un'apposita richiesta alla capitaneria di porto in cui risultano iscritti. Il passaggio è vincolato alla verifica della regolarità dell'iscrizione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

3. Il personale già iscritto nel registro dei sommozzatori in servizio locale tenuto dalle capitanerie di porto può scegliere di conservare tale iscrizione che consente di operare entro i limiti delle acque portuali e nelle immediate adiacenze del porto per il quale è valida l'iscrizione, fermo restando il controllo sulla regolarità dell'iscrizione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
4. I compartimenti marittimi sono autorizzati ad emanare norme regolamentari specifiche, in relazione all'ambito territoriale di rispettiva giurisdizione, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalla presente legge.