Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Numero progressivo nazionale).
1. I compartimenti marittimi devono trasmettere una copia della documentazione presentata dal singolo sommozzatore in conformità a quanto disposto dalla presente legge al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'assegnazione del numero progressivo nazionale (NPS), convalidante la regolarità dell'iscrizione al registro dei sommozzatori di cui all'articolo 6 e che permette l'identificazione del lavoratore nell'ambito di un'apposita banca dati costituita e gestita dal medesimo Ministero. Alla banca dati possono accedere in via riservata i compartimenti marittimi e le capitanerie di porto.