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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.1. in XI Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 21/07/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/07/2009  [ apri ]
11.1.

Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: Il LDR deve essere esibito ai funzionari dell'ispettorato del lavoro o della sanità marittima o agli addetti a compiti di polizia terrestre e marittima che ne fanno richiesta.;
2) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Il libretto individuale con le seguenti: Il LDR e sostituire la parola vidimato con la parola: rilasciato;
3) al comma 2, sostituire la parola: LP con la seguente: LDR;
4) al comma 3, sostituire la parola: LP con la seguente: LDR;
5) al comma 4, dopo le parole: cancellazione dal registro inserire le seguenti: dei sommozzatori;
6) dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. In caso di infortunio o di incidente, da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporta un'interruzione dal lavoro per almeno quindici giorni, l'operatore deve presentare, e in caso di suo impedimento far presentare, entro tre giorni dall'evento, il LDR al compartimento marittimo sotto la cui giurisdizione viene svolto il lavoro:
a) per gli eventuali provvedimenti del caso qualora si tratti di infortunio o di incidente;
b) per l'annotazione dell'inizio di interruzione del lavoro dipendente da infortunio o da incidente ovvero da malattia.

5-ter. Il LDR è trattenuto dal compartimento marittimo competente ai sensi del comma 5 per il periodo di interruzione del lavoro ed è riconsegnato all'operatore interessato previa presentazione da parte del medesimo di un certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa, rilasciato in conformità a quanto disposto dal comma 7. La ripresa dell'attività lavorativa deve risultare sullo stesso LDR, visitato allo scopo dal compartimento marittimo competente.
5-quater. Gli accertamenti medico-sanitari attestanti l'idoneità psico-fisica ai fini di cui al comma 6 devono essere effettuati presso centri di medicina iperbarica. L'inosservanza di quanto disposto al comma 5-ter del presente articolo comporta la cancellazione dal registro dei sommozzatori e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
7) conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: commi 4 e 5 con le seguenti: commi da 4 a 5-bis;
8) al comma 9, sopprimere le parole: OTS e OTT e sostituire le parole: dal presente capo con le seguenti: dalla presente legge.
9) al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di recidiva l'ammenda è da 8.000 a 25.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.