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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.11. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2802

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2011  [ apri ]
1.11.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 599 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 599-bis. (Circostanza aggravante). La pena è aumentata quando i delitti di cui ai Capi I (Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale) e II (Dei delitti contro l'onore) sono commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».

2. Dopo l'articolo 615-quinquies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 615-sexies. (Disposizione comune). La pena è aumentata quando i delitti di cui alle sezioni I (delitti contro la personalità individuale), II (delitti contro la libertà personale), III (delitti contro la libertà morale) e IV (delitti contro l'inviolabilità del domicilio) sono commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».
3. Nel caso di reati aggravati ai sensi degli articoli 599-bis o 615-sexies del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di tutelare le persone omosessuali o transessuali contro le discriminazioni, per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.