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Legislatura XVI

Proposta emendativa 01.02. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2802

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2011  [ apri ]
01.02.

All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654).

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omosessualità o sulla transessualità della vittima;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omosessualità o sulla transessualità della vittima».

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'omosessualità o sulla transessualità della vittima».