Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 24», sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. L'organizzatore del campionato di Serie A, per valorizzare ed incentivare l'attività delle categorie di calcio inferiori e per le finalità di mutualità generale di cui all'articolo 22, destina il 10 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di Serie A come segue: 0,5 per cento ai fini della mutualità generale di cui all'articolo 22; 5,5 per cento all'organizzatore del campionato di calcio di serie B; 3 per cento all'organizzatore dei campionati di prima e seconda divisione; 1 per cento all'organizzatore delle competizioni dilettantistiche.
2. Le risorse economiche verranno distribuite nelle quote sopra indicate alle società professionistiche (della L.N.P. di Serie B e della Lega Pro a condizione che le stesse non siano inadempienti nel puntuale assolvimento di ogni obbligazione di natura fiscale e tributaria, nel pagamento degli emolumenti e nell'assolvimento dei relativi obblighi contributivi a favore dei tesserati ed abbiano altresì ottemperato alle disposizioni adottate dalla Lega di appartenenza in ordine allo sviluppo dei settori sportivi giovanili.
3. Per le finalità di cui al comma 2, le Leghe dovranno predisporre, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, idonee disposizioni regolamentari atte a precisare i requisiti per accedere alla distribuzione delle risorse nonché i relativi adempimenti trimestrali facenti carico alle società sportive».