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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.1. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 14/07/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
7.1.

Sostituire l'articolo 7 con i seguenti:

Art. 1.
(Nuove disposizioni in materia di dichiarazione di inizio attività).

1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 19. (Dichiarazione di inizio attività). - 1. Ai fini dell'inizio di un'attività imprenditoriale ovvero di un'attività economica, individuata ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, nonché di un'attività di produzione di beni o di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche e alberghiere, è sufficiente trasmettere, per via telematica, una dichiarazione iniziale dell'interessato, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al responsabile dello sportello unico, ove presente, o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui l'attività è svolta, previa delega espressa delle funzioni concorrenti lo sportello unico da parte dell'amministrazione comunale di riferimento.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere iniziate dalla data di trasmissione della dichiarazione dell'interessato che sostituisce di diritto ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o in ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale ovvero di un'attività economica, individuata ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti o dei presupposti di legge ovvero di atti amministrativi a contenuto generale e qualora non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito fiscale, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché gli atti imposti dalla normativa dell'Unione europea.
4. In caso di realizzazione o di modifica di un insediamento produttivo relativo alla realizzazione delle attività di cui al comma 1, sono allegati alla dichiarazione gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente, resa sotto l'esclusiva responsabilità della società professionale o del professionista autore del progetto, purché muniti di idonea copertura assicurativa per la responsabilità professionale, pari almeno al doppio del valore economico dell'opera.

5. Qualora l'oggetto della dichiarazione riguardi attività diverse da quelle di cui al comma 1 ovvero attività relative alla produzione di beni o di servizi finanziari, di comunicazione elettronica, di trasporto, di agenzie di lavoro interinale, di servizi sanitari, di servizi audiovisivi, di servizi legati all'esercizio di pubblici poteri, di attività di azzardo, di servizi sociali, di servizi privati di sicurezza e di servizi forniti da notai o da ufficiali giudiziari, restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui al comma 2 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti. In ogni caso, tali attività non possono essere iniziate prima della decorrenza di quindici giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione, per via telematica, all'amministrazione comunale di riferimento.
6. L'amministrazione comunale può richiedere, per via telematica informazioni o documentazione aggiuntiva relative a fatti, stati e qualità solo qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili, per via telematica, presso altre pubbliche amministrazioni. La richiesta di informazioni o di documentazione aggiuntiva non costituisce causa di interruzione dell'attività, salvo che nei casi previsti dal comma 7.
7. Qualora l'amministrazione comunale rilevi un'evidente carenza delle condizioni, delle modalità e dei fatti che legittimano la prosecuzione di una delle attività di cui al comma 1, adotta immediati e motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività e di rimozione dei loro effetti, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente la propria attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione e, in ogni caso, non superiore a dieci giorni.
8. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione, per via telematica, di pareri di organi e di enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di quindici giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione, per via telematica, all'interessato.
9. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2, 3. 4, 6, 7 e 8 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.

Art. 7-bis.
(Disposizioni sanzionatorie).

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
1. Con la dichiarazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20, l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Al soggetto che dichiari il falso, nell'ambito della dichiarazione di cui all'articolo 19 o della domanda di cui all'articolo 20, si applicano le pene previste dall'articolo 483 del codice penale, aumentate sino al doppio, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 7-ter.
(Controlli).

1. Nei casi in cui, durante lo svolgimento di un'attività amministrativa di controllo, di verifica o di ispezione, l'amministrazione competente rilevi un'irregolarità tale da pregiudicare il legittimo esercizio delle attività di cui all'articolo 7, può disporre contestualmente, con provvedimento motivato, la sospensione della prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, fino a quando il titolare dell'impresa non provveda a conformare la propria attività alla normativa vigente e, in ogni caso, non oltre il termine massimo di un anno dalla data di esecuzione del provvedimento amministrativo di sospensione.

Art. 7-quater.
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).

1. Al fine di garantire una reale tutela del reddito dei lavoratori delle imprese nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 7-ter, si applicano le disposizioni relative al riconoscimento del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui legge 20 maggio 1975, n. 164.
2. Nei casi di cui al comma 1, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposto nella misura del 30 per cento dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e nella misura del 50 per cento dal datore di lavoro, avendo riguardo alla retribuzione globale di fatto di ciascun lavoratore.
3. Durante i primi sei mesi di cassa integrazione guadagni ordinaria, il datore di lavoro corrisponde il trattamento di cui al comma 1 anticipando la spesa a carico dell'INPS. Tale spesa è successivamente rimborsata al datore di lavoro.
4. Qualora la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria da parte del datore di lavoro risulti oggettivamente impossibile per mancanza di liquidità, vi provvede la finanza pubblica nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 7-quinquies.
(Disposizioni attuative).

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogata.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli di cui all'articolo 7-ter.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono stabilite le norme che disciplinano la trasmissione per via telematica della dichiarazione di inizio attività prevista dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della presente legge.