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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.05. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 14/07/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
15.05.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese).

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese, in conformità con le indicazioni espresse dalla Commissione europea nelle comunicazioni sulla modernizzazione delle università COM(2006)2008 del 1o maggio 2006 e COM(2009)158 del 2 aprile 2009, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione di azioni volte a promuovere la modernizzazione delle università italiane attraverso la cooperazione strategica tra le stesse università e le piccole e medie imprese;
b) individuazione di programmi volti a costituire forme di cooperazione o di partenariato strutturato tra università e piccole e medie imprese per l'organizzazione dei cicli di istruzione;
c) sostegno dei programmi di cooperazione tra le università e le piccole e medie imprese già esistenti in materia di istruzione e formazione;
d) individuazione di azioni volte a realizzare una concreta energia tra le università e le piccole e medie imprese nella partecipazione a programmi di ricerca comunitari e internazionali:
e) costituzione di strutture e di forme di partecipazione alla ricerca che rispondano in modo adeguato alle necessità indotte dalla cooperazione o dal partenariato strutturato tra le università e le piccole e medie imprese;
f) creazione di apposite sezioni all'interno delle università italiane dedicate allo sviluppo delle tecnologie nelle piccole e medie imprese che svolgano un ruolo di raccordo tra le università e la realtà imprenditoriale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo comma 1, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
4. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.