All'articolo 9, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le pubbliche amministrazioni, nelle transazioni commerciali, non possono derogare unilateralmente ai termini di cui al presente articolo».