Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:
2-bis) prevedere un regime d'imposizione speciale che consenta alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa e di reddito da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.