Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Si definiscono nuove imprese, comunque specificate, quelle imprese che hanno meno di 5 anni di vita e che sono indipendenti, ovvero non sono partecipate in maggioranza da altre imprese, ovvero non state create nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscono una creazione di ramo d'azienda.