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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.4. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 14/07/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
8.4.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-bis. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate. È sempre consentita la cessione dei crediti, riconosciuti ai sensi del precedente periodo, a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato. Con un'apposita convenzione da stipulare tra l'Abi, la Cassa Depositi e Prestiti Spa e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese sono disciplinati i presupposti e le condizioni dell'intervento della Cassa medesima.»