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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.01. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 14/07/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
8.01.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese» di seguito denominato «Fondo» al quale vengono riassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative a residui passivi perenti, previamente versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2009, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.
2. La Cassa depositi e prestiti spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 1, dispone i pagamenti a valere su un fondo, con una dotazione di 1 miliardo di euro, istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 1, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 1. A tal fine la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziate su appositi Fondi istituiti dalle amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze può provvedere al pagamento della Cassa depositi e Prestiti spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo di cui al comma 1, nonché a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione. Analogamente, le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione.
4. La Cassa depositi e prestiti spa predispone apposita rendicontazione annuale sull'amministrazione del Fondo di cui al comma 1, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa Depositi e Prestiti spa di quanto alla stessa dovuto.
5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle amministrazioni debitrici.
6. Dal presente articolo discendono oneri pari a 175 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 7.
7. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».