stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.6. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 14/07/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
7.6.
approvato

Al comma 3 sostituire le parole: alle dichiarazioni di inizio attività di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 241 del 1990 con le seguenti: alle segnalazioni di inizio attività di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 241 del 1990, come modificato dall'articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.»

e conseguentemente all'articolo 9:
a) al comma 2 sostituire le parole: «all'esito di verifiche svolte» con le seguenti: «all'esito di procedimenti di verifica svolti»:
b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3, Nelle more dei procedimenti di verifica di cui al comma 2 e degli eventuali termini concordati per l'adeguamento, l'attività dell'impresa non può essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformità o di mancato rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 7, comma 2, né l'amministrazione pubblica competente può esercitare poteri sanzionatori, fatti salvi i casi previsti dal comma 3 dell'articolo 7.