Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati in Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.