Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Le attività di cui al comma 1 di competenza statale sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che, nei casi in cui non sia l'unica autorità proponente, agisce in coordinamento con il dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, e al Parlamento.