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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.04. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 14/07/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
3.04.
approvato

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Legittimazione ad agire delle associazioni).

1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto seguente comma:
1-bis. Per interessi diffusi si intendono sia gli interessi appartenenti alla generalità dei cittadini, sia gli interessi omogenei di una determinata categoria di soggetti.
2. Le associazione di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi come definiti dal comma 1-bis dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.

ident. 3.01.3.02.3.03.