stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 20.01. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 14/07/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
20.01.

Dopo l'articolo 20 è introdotto il seguente capo:

Capo VI-bis
LEGGE ANNUALE PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE

Art. 20-bis.
(Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro e Piccole Imprese).

1. Al fine di attuare la Comunicazione adottata dalla Commissione Europea, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno «Small Business Act» per l'Europa), viene prevista l'adozione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro e Piccole Imprese.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle MPI volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, tenuto conto del rapporto annuale trasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), e del parere espresso dal Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 6.
3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le MPI, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, ed introdurre misure di semplificazione amministrativa;
b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi , con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi:
a) lo stato di conformità dell'ordinamento rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea di cui al comma 1;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per le MPI, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle MPI;
d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle MPI.

5. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello Sviluppo economico convoca il Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria previsto dall'articolo 16, comma 5, per l'acquisizione di osservazioni e proposte.

ident. 20.02.20.03.