Sopprimere gli articoli 18, 19 e 20 e conseguentemente sostituire l'articolo 23 con il seguente:
«Art. 23. - (Norma finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con le risorse stanziate annualmente dalla legge finanziaria e determinate dai conseguenti provvedimenti attuativi.»