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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.07. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 14/07/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
15.07.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Al fine di incentivare l'imprenditoria giovanile, le persone fisiche di età inferiore ai 35 anni che intendano avviare l'esercizio di attività di impresa, per i primi tre anni dalla data di inizio dell'attività, possono avvalersi del regime di fiscalità di cui all'articolo 1, commi 96-117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di esecuzione degli adempimenti diverse da quelle previste dal Decreto Ministeriale gennaio 2008 recante «Modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede entro il limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 con quota parte di quanto disposto dal successivo comma 4.
4. All'articolo 106, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».