Sostituire il comma 5 dell'articolo 12 con il seguente:
5. Si definiscono reti di impresa le aggregazioni stabili che sono funzionali tra imprese, realizzate in forma di persona giuridica, al fine del perseguimento di comuni fini economici e quindi di un reddito comune come strumento di evoluzione per favorire la crescita e lo sviluppo per fasi di attività con caratteristiche di transmerceologia e transterritorialità.