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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.2. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 14/07/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
1.2.
approvato

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:
Ai fini della presente legge ed ai sensi degli articoli 2082 e 2083 del codice civile, si definisce impresa qualsiasi attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, a prescindere dal relativo status giuridico.