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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.01. in VI Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 15/02/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/03/2011  [ apri ]
4.01.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis. - (Verifica dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile). - 1. Al fine di contrastare efficacemente la violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, successivamente all'entrata a regime dell'archivio informatico integrato di cui al comma 5 dell'articolo 1, è consentito, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, l'installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito nella legge 1o agosto 2002, n. 168, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1o agosto 2003, n. 214 e successive modificazioni.
2. Nei casi indicati dal comma precedente, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata.