stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.18. in VI Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 15/02/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/04/2011  [ apri ]
2.18.
approvato

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, le cose danneggiate devono essere poste a disposizione per l'accertamento per 5 giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento da parte dell'assicuratore della richiesta di risarcimento. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del suddetto termine, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state poste a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.».

Conseguentemente, al comma 4 sopprimere la parola: 1-bis.

Il Relatore