Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, così come definiti dall'articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, l'impresa può decidere di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato ed all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. Qualora, all'esito degli approfondimenti avviati ai sensi del primo periodo, l'impresa ritenga di non fare offerta di risarcimento, deve presentare querela per iscritto per il delitto di cui all'articolo 642 del codice penale; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi ed il termine per la presentazione della querela di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.