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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.1. in XI Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 05/07/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/07/2011  [ apri ]
2.1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. I risparmi derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge sono destinati all'introduzione di incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori, di età non superiore a 30 anni, con contratti di lavoro a tempo determinato e al miglioramento delle prestazioni previdenziali e assistenziali riconosciute ai collaboratori in regime di monocommittenza.