Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. I risparmi derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge sono destinati all'introduzione di incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori, di età non superiore a 30 anni, con contratti di lavoro a tempo determinato e al miglioramento delle prestazioni previdenziali e assistenziali riconosciute ai collaboratori in regime di monocommittenza.