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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.1. in XI Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 05/07/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/07/2011  [ apri ]
1.1.

Al comma 1, sostituire i capoversi da 2-bis a 2-quinquies, con i seguenti:
2-bis. I lavoratori dipendenti del settore privato che maturano i requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2012 possono scegliere di proseguire il rapporto di lavoro comunicandolo per iscritto al datore di lavoro e all'ente della previdenza obbligatoria competente entro tre mesi prima della data prevista per il pensionamento di vecchiaia.
2-ter. La prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi del presente articolo ha durata di due anni, decorrenti dal compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia.
2-quater. Nel corso del biennio, il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro nel rispetto delle leggi vigenti sul licenziamento dei lavoratori.
2-quinquies. La pensione del lavoratore che opta per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi del comma 2-bis è calcolata alla data del pensionamento secondo le disposizioni vigenti.