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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.3.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
8.3.

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, infine, il seguente comma: Nei casi di particolare tenuità, il colpevole può essere condannato a rimuovere a proprie spese, oltre al danno da lui prodotto, anche gli altri danni della stessa specie, in misura fino a dieci volte superiore a quello da lui posto in essere.