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Legislatura XVI

Proposta emendativa 60.5.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
60.5.

Sostituire i commi 1, 2, 3, e 4 con i seguenti:
1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere ché alcuno compia dette attività a mezzo internet, l'autorità giudiziaria può disporre con proprio decreto l'interruzione dell'attività indicata, ordinando al soggetto ritenuto autore del reato di provvedere alla immediata rimozione, a titolo preventivo e cautelare, del contenuto attraverso il quale si estrinseca la citata attività. Il destinatario del provvedimento deve, in questo caso, procedervi senza ritardo e, comunque, non oltre ventiquattro ore dalla notifica del provvedimento. In caso di ritardo nell'adempimento a detto ordine, l'autore è tenuto al pagamento di una sanzione, da euro mille fino ad curo settantamila, commisurata ai giorni di ritardo nell'adempimento.
2. Qualora, entro settantadue ore dalla notifica del provvedimento di cui al comma precedente, il soggetto contro cui si procede non vi dia esecuzione, l'autorità giudiziaria può ordinare al fornitore del servizio di hosting che ha in gestione la piattaforma telematica attraverso la quale il contenuto è diffuso al pubblico di procedere alla sua rimozione, a titolo preventivo e cautelare, ove abbia la possibilità tecnica di procedervi senza pregiudizio per l'accessibilità a contenuti estranei al procedimento. Tale fornitore del servizio di hosting, qualora ricorrano i presupposti che precedono, deve adempiere all'ordine impartitogli entro quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In caso di ritardo nell'adempimento a detto ordine, il fornitore è tenuto al pagamento di una sanzione, da euro diecimila fino ad euro centomila, commisurata ai giorni di ritardo nell'adempimento.
3. Ai provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1 e 2 che precedono si applicano le disposizioni degli articoli 322 e seguenti dei codice di procedura penale in materia di riesame, appello e impugnazioni nonché di efficacia del provvedimento cautelare emesso.
4. Per il coordinamento dell'attività di monitoraggio e repressione dei reati commessi a mezzo internet, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico cui partecipano, con le modalità, nel numero e nei termini stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico, nonché rappresentanti delle società e delle associazioni di categoria dei prestatori dei servizi della società dell'informazione, così come definiti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.