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Legislatura XVI

Proposta emendativa 60.01.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
60.01.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
60-bis. Alla legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo l'articolo 14-quinquies aggiungere il seguente: «14-quinquies 1. (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai minori di anni 18 ai siti che diffondono materiale pornografico). - 1. I fornitori di connettività alla rete internet, al fine di impedire l'accesso ai minori di anni 18 ai siti pornografici, sono obbligati ad individuare le opportune soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete internet. Con il medesimo decreto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori di connettività alla rete internet devono dotarsi degli strumenti di filtraggio idonei a consentire il blocco all'accesso dei minori di anni 18 ai siti pornografici e pedopornografici.
2. La violazione degli obblighi di cui ai comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.