stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 56.01.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
56.01.

Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:

Art. 56-bis
(Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125).

1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

Art. 14-bis. - (disposizioni sulla distribuzione di bevande alcoliche). 1.1 - Chiunque vende o somministra bevande alcoliche dopo le ore 02.00 è tenuto ad inserire nella propria struttura un mezzo di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 186 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole 1,5 grammi per litro» sono aggiunte le seguenti «o dalle ore 02.00 alle ore 06.00» superiore a 0,2 grammi per litro.
3. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
a) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
c) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, autobus e altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, autoarticolati e autosnodati.
4. I soggetti di cui al comma 3 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 200 a euro 800, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui ai periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.
5. Per i soggetti di cui al comma 3, ove incorrano nei reati di cui all'articolo 186, comma 2, lettere a), b) e c), le pene e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
6. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 5 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
7. I titolari dei luoghi di cui al comma 1 devono esporre all'entrata, all'interno ed all'uscita apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare respirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,2 e 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo;
c) le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 125, e successive modificazioni.
8. I titolari dei luoghi di cui al comma 1 promuovono, tramite le categorie di rappresentanza, di intesa con le regioni e gli enti locali, coerentemente con le disposizione di cui all'articolo 117 della Costituzione, specifici programmi anche finanziari per incentivare il «guidatore designato», il trasporto degli utenti di locali di trattenimento e spettacolo attraverso servizi di taxi e di trasporto pubblico locale. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con il fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160.
9. All'articolo 689 dei codice penale, comma primo, le parole «L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande il quale somministra in luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche a un minore degli anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque vende o somministra in un luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche a un minore degli anni diciotto».
10. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi od aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma successivo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro e la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
11. La somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto può essere effettuata esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dal comma i dell'articolo 86 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.
12. Dalle ore 22.00 alle ore 07.00 la vendita di alcolici può essere effettuata esclusivamente negli esercizi di cui al comma precedente. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro e con la confisca della merce. È comunque vietata la vendita e somministrazione di alcolici a mezzo di distributori automatici.
13. Le Violazioni delle disposizioni di cui al comma i sono punite con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.
14. I comuni sono tenuti, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, ad aggiornare le proprie disposizioni regolamentari introducendo il divieto, adeguatamente sanzionato, di tenere in luogo pubblico comportamenti dannosi all'igiene, alla sanità pubblica e alla tutela dell'ambiente e del decoro urbano.
15. Sono soppressi i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160.
16. Al comma 187 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 è aggiunto il seguente comma: «Gli esercenti hanno la facoltà di negare l'accesso al locale a coloro che hanno in precedenza turbato il regolare svolgimento dei trattenimenti e di allontanare chiunque disturba, in qualsiasi modo la clientela o, comunque, costituisca un pericolo, anche potenziale, per la sicurezza».
17. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e dei trasporti adotta il regolamento di attuazione del primo comma dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125 introdotto dal comma 1 del presente articolo.