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Legislatura XVI

Proposta emendativa 54.02.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
54.02.

Dopo l'articolo 54 è aggiunto il seguente:

Art. 54-bis

1. Dopo l'articolo 586 del Codice Penale è aggiunto il seguente: «Art. 586-bis (Morte o lesioni come conseguenza della guida sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) - Quando dai fatti preveduti dagli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, deriva la morte o fa lesione dl una persona, si applicano le pene previste dagli articoli 575, 582 e 583.
2. Dopo il primo comma dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente: « 1-bis. In ogni caso fa misura dell'espulsione di cui al comma 1 è obbligatoria nel caso in cui lo straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, sia stato condannato per il reato dl cui all'articolo 586-bis del Codice Penale così da fargli scontare la pena prevista in patria. Qualora non vi sia la certezza che lo Stato di provenienza intenda o sia in grado di assicurare il pieno compimento della pena decretata dalla magistratura italiana, il provvedimento di allontanamento viene differito al momento in cui il condannato per i reati di cui al precedente capoverso abbia scontato la pena prevista».