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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.01.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
5.01. (nuova formulazione)
approvato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. All'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione detto straniera, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 288, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5-bis è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine dei trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

I Relatori
5.01.

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

Art. 5-bis.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede in locazione un immobile ad uno straniero privo di titolo di soggiorno nel momento di stipula o di rinnovo del rapporto di alloggio o di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

I Relatori