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Legislatura XVI

Proposta emendativa 45.55.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
45.55.
inammissibile

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 45.
(Politiche migratorie).

1. All'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Il documento stabilisce una programmazione triennale delle quote massime di cittadini stranieri da ammettere ogni anno sul territorio nazionale per lavoro subordinato, anche di carattere stagionale, per inserimento nel mercato del lavoro e per lavoro autonomo, da ripartire nelle singole regioni, tenendo conto dei programmi di cui all'articolo 23, comma 1. La programmazione avviene in base a valutazioni demografiche, economiche e sociali compatibili con un equilibrato inserimento. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche di carattere stagionale, lavoro autonomo e inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati entro il limite delle quote predette. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 26-bis e 27, con il medesimo provvedimento, in relazione ad esigenze di mercato del lavoro, possono essere individuate ulteriori categorie di lavoratori stranieri per i quali, entro i limiti di tempo stabiliti nello stesso decreto, è rilasciata, con le modalità previste dall'articolo 27, comma 1, l'autorizzazione al lavoro al di fuori delle quote di ingresso. Il medesimo provvedimento può prevedere che la quota fissata per il lavoro subordinato domestico e di assistenza alla persona sia superata, fino ad una percentuale pari al venti per cento, in presenza di un numero di richieste di nulla osta eccedente la stessa quota. In caso di mancata pubblicazione del documento programmatico, il Presidente del Consiglio sei Ministri può provvedere, in via transitoria, anche con più decreti, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.
4-bis. In relazione a ulteriori e nuove esigenze del mercato del lavoro, anche con riferimento al lavoro stagionale e domestico, nonché allo sviluppo della collaborazione internazionale con i Paesi di origine, le quote annuali di cui al comma 4 possono essere modificate con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio di cui all'articolo 2-bis».

Art. 45-bis.
(Ingresso nel territorio dello Stato).

1. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4, 4-bis e 4-ter, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consente l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza. La dimostrazione dei mezzi di sussistenza per il soggiorno ed il ritorno nel Paese di provenienza non è richiesta per coloro che presentano domanda di ingresso per motivi di lavoro subordinato, per motivi di protezione internazionale, nonché per i ricongiunti nel caso di domanda di ricongiungimento familiare. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri emanati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti ovvero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone».

Art. 45-ter.
(Permesso di soggiorno).

1. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «che siano muniti di carta di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso del documento di cui all'articolo 9»;
b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Il permesso dì soggiorno è rilasciato per la durata di:
a) un anno in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore o pari ad un anno;
b) due anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata superiore ad un anno;
c) nove mesi in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale;
d) tre anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».
e) al comma 3-sexies, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno novanta giorni prima della sua scadenza, Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente Testo Unico il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.»;
e) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Il permesso di soggiorno del quale è stato richiesto rinnovo nei termini di cui al precedente comma continua a produrre i suoi effetti fino al rinnovo o al relativo diniego.
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, si tiene anche conto della natura e dell'effettività degli eventuali vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché per lo straniero già regolarmente presente sul territorio dello Stato, anche della durata del suo soggiorno sullo stesso.»;
g) al comma 8-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: «da uno a sei anni», sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
2) al secondo periodo, le parole da: «la reclusione», sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «la pena è aumentata da un terzo alla metà».
h) il comma 9 è soppresso.

Art. 45-quater.
(Obblighi inerenti il soggiorno).

1. L'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è soppresso.

2. All'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro e per motivi familiari consente di svolgere anche le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione».

3. L'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è soppresso.

Art. 45-quinquies.
(Disposizioni di carattere umanitario).

1. All'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «legge 20 febbraio 1958, n. 75,» sono inserite le seguenti: «, all'articolo 603-bis, terzo comma, del codice penale,»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583, 583-bis del codice penale o dalle Sezioni I o II del Capo III del Titolo XII del Libro II del medesimo codice, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero quando, nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero o apolide ed emerga un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza commessa in ambito familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma i per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale.
2-ter. Con la proposta o con il parere di cui al comma 2-bis sono altresì comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, il permesso di soggiorno di cui al citato comma 2-bis è esteso ai figli minori dello straniero vittima della violenza familiare».
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva o eseguito una sanzione sostitutiva di una pena detentiva, inflitte per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione ad un programma di assistenza e integrazione sociale, ovvero allo straniero nei confronti del quale sia stata dichiarata con sentenza l'estinzione del reato commesso durante la minore età per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.».
d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Il prefetto, qualora lo straniero non regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato abbia tenuto comportamenti di speciale rilevanza sociale e umanitaria, può chiedere al questore il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno della durata di due anni valido per l'accesso al mercato del lavoro e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.
6-ter. Allo straniero non regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato che, collaborando con l'autorità giudiziaria o con le forze dell'ordine, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis o 3-ter del presente testo unico, fornisca un contributo rilevante nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di taluno dei responsabili, può essere concesso dal questore, su proposta del prefetto, un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro della durata di due anni».

Art. 45-sexies.
(Divieti di espulsione e di respingimento).

1. All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero possa subire, per i reati commessi, la pena di morte»;
b) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. Il divieto si estende al coniuge o al convivente.

Art. 45-septies.
(Determinazione dei flussi di ingresso).

1. All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, di lavoro autonomo e per inserimento nel mercato del lavoro, avviene conformemente agli indirizzi, le modalità e i limiti, anche numerici, contenuti nel documento programmatico ovvero nel decreto di cui all'articolo 3, comma 4-bis.»;
b) i commi 4, 4-bis e 4-ter sono sostituiti dai seguenti:
«4. I decreti annuali devono tenere conto di tutti gli indicatori disponibili riguardanti la presenza straniera, la domanda e l'offerta di lavoro, le caratteristiche dei processi d'inserimento e d'integrazione.
4-bis. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo».
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, possono iscriversi alle liste di ingresso del loro Paese. Con regolamento di attuazione è stabilito il modello di realizzazione delle liste, organizzate in base alle singole nazionalità con criterio cronologico, i requisiti che devono essere indicati dallo straniero che si iscrive nonché gli enti, gli organismi nazionali o internazionali o le autorità ai quali è affidata, nei Paesi di origine e mediante convenzione con lo Stato italiano, la tenuta delle liste e il loro inoltro al Ministero della Solidarietà sociale. Le liste devono essere coordinate con quelle già previste in attuazione di intese o accordi bilaterali».

Art. 45-opties.
(Modalità d'ingresso per i lavoratori subordinati).

1. Dopo l'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:
Art. 21-bis. - (Modalità d'ingresso per i lavoratori subordinati) - 1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato avviene:
a) per chiamata nominativa o numerica da parte di un datore di lavoro;
b) per inserimento nel mercato del lavoro.

Art. 45-nonies.
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato a richiesta nominativa).

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2, è sostituito con il seguente:
«2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero di cui ha conoscenza diretta, deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:
a) la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) la proposta di contratto di lavoro;
c) idonea documentazione relativa alla disponibilità di un alloggio per il lavoratore straniero;
d) la ricevuta di versamento del contributo di cui all'articolo 16-bis con l'impegno ad integrarne l'importo ove venga rilasciato il nulla osta;
e) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro».
b) il comma 3 è soppresso;
c) il secondo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente:
«Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero chiede il rilascio del permesso di soggiorno ed il datore di lavoro trasmetto copia del contratto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta. Lo sportello unico comunica l'avvenuta assunzione del lavoratore straniero all'autorità consolare nonché alle autorità aventi competenza in ambito lavorativo».
d) il comma 11, è sostituto dal seguente:
«11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore straniero ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, diverso da quello stagionale, che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, po' essere iscritto ai centri per l'impiego per un periodo di un anno. L'iscrizione consente il rilascio di un permesso di soggiorno di durata annuale, rinnovabile per uguale periodo, previa dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di disporre di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. Qualora il reddito derivi da uno degli istituti previsti dalla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali di durata superiore ai due anni, il permesso di soggiorno è rinnovato per analogo periodo. Il regolamento di attuazione stabilisce le comunicazioni da effettuare ai centri per l'impiego, anche ai fini della iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori stranieri».
e) il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al raggiungimento dell'età pensionabile»;
f) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13-bis. I contributi pensionistici versati da lavoratori stranieri che non risultino utilizzati dagli aventi diritto sono conferiti al Fondo nazionale per l'inserimento e l'integrazione dei migranti di cui all'articolo 45,».

Art. 45-decies.
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato a richiesta numerica).

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:
«Art. 22-bis. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che non ha una conoscenza diretta del lavoratore straniero da assumere, può avanzare richiesta numerica di nulla osta al lavoro ai sensi dell'articolo 22, comma 2, presentando la documentazione di cui alle lettere b), c), d), e) dello stesso comma. Lo sportello unico per l'immigrazione procede con le modalità previste dall'articolo 22 individuando i lavoratori nella graduatoria delle liste di cui all'articolo 21».

Art. 45-undecies.
(Ingresso e soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro).

1. Dopo l'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.
(Ingresso e soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro).

1. Le regioni, gli enti locali e le associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, nonché gli istituti di patronato che intendano farsi garante dell'ingresso di uno o più stranieri per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, devono presentare, previa delibera degli organi competenti a norma dei rispettivi ordinamenti, nei termini stabiliti dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa o numerica relativa agli iscritti nelle liste di cui all'articolo 21 bis allo sportello unico per l'immigrazione territorialmente competente, unitamente a copia delle predette delibere e alla documentazione di cui al comma 2.
2. Il cittadino italiano o dell'Unione Europea ovvero il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro può presentare, qualora sia in possesso di un reddito adeguato a prestare idonea garanzia patrimoniale, apposita richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione territorialmente competente, nei termini di cui al comma 1, limitatamente a un solo ingresso per anno e con possibilità di nuova richiesta, per gli anni successivi, previa dimostrazione dell'inserimento lavorativo o del rimpatrio dello straniero precedentemente garantito.
3. La richiesta di cui ai commi 1 e 2 deve essere corredata, nelle forme e con le modalità previste nel regolamento di esecuzione, da fideiussione o polizza assicurativa o altro strumento finanziario idoneo, nonché dall'impegno al pagamento del contributo di cui all'articolo 16-bis e dalla attestazione della disponibilità di un alloggio.
4. Le forme di garanzia di cui al comma 3 garantiscono, per tutta la durata del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro, per ciascuno straniero per il quale è chiesto l'ingresso nel territorio nazionale, l'assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale e la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico.
5. La garanzia di cui al comma 4 è restituita:
a) immediatamente se l'autorizzazione non è concessa;
b) a seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare che il visto di ingresso non è stato concesso;
c) a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

6. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 3, individuati i lavoratori per i quali è stata fatta richiesta numerica nella graduatoria di cui all'articolo 21-bis, comma 4, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta dei soggetti di cui al comma i, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolati, ove possibile in via telematica. Il nulla osta per l'inserimento nel mercato del lavoro ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
7. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero chiede il rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro di durata pari ad un anno. Nei successivi sette giorni, lo straniero provvede all'iscrizione presso il centro per l'impiego.
8. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono curare nel periodo di ricerca lavoro l'avviamento dello straniero a corsi di formazione lavoro o a periodi di tirocinio.
9. Il permesso di soggiorno per inserimento lavoro può essere convertito in quello di lavoro, ricorrendone i presupposti.

Art. 45-duodecies.
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo).

1. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Lo straniero deve altresì versare al Fondo per l'inserimento e l'integrazione dei migranti di cui all'articolo 45 ed al Fondo nazionale rimpatri di cui all'articolo 5, comma 3, un contributo nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

Art. 45-terdecies.
(Ingresso e soggiorno di figure professionali altamente specializzate).

1. Dopo l'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:

Art. 26-bis.
(Ingresso e soggiorno di figure professionali altamente specializzate).

1. Al fine di favorirne il soggiorno sul territorio nazionale, è consentito l'ingresso di:
a) personalità di chiara fama nelle arti, nella cultura, nelle scienze, nello spettacolo e nello sport;

b) dirigenti, personale altamente specializzato, personale di ricerca, personale destinato a svolgere periodi formativi in settori di alta specializzazione di società aventi sede o filiali in Italia, ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
c) professori universitari e ricercatori o equiparati, per lo svolgimento di attività di ricerca e studio presso università, istituti di istruzione, di ricerca, scientifici, fondazioni ed istituzioni italiane di chiara fama ovvero di organizzazioni internazionali;
d) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
e) personale altamente qualificato nei settori a tecnologia avanzata.

2. Il visto per l'ingresso è rilasciato, qualora non sussistono motivi ostativi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, previa verifica del possesso di adeguate risorse economiche, da determinarsi con direttiva del Ministro dell'interno, ovvero, al di fuori delle quote previste dall'articolo 3, comma 4, previa esibizione della offerta di lavoro o proposta equivalente.
3. Ai titolari del visto di ingresso di cui al comma 2, al coniuge e ai figli, è rilasciato un permesso di soggiorno di durata fino ad un massimo di cinque anni, in relazione ai motivi dell'ingresso.

Art. 45-quaterdecies.
(Fondo nazionale per l'integrazione).

1. All'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale per l'integrazione (FNI) destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del FNI è costituita da:
a) dallo stanziamento statale annuale determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4;
b) dai contributi pensionistici di cui all'articolo 22, non riscossi dai lavoratori stranieri;
c) dalle ammende corrisposte dai datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, di cui all'articolo 22, comma 12;
d) dai contributi e donazioni o cofinanziamenti eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo.

1-bis. Il FNI è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, tenuto conto delle proposte della Commissione di cui all'articolo 46».
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Fondo nazionale per l'integrazione)».