Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
p-bis) All'articolo 29, comma 3, lettera b):
al primo periodo le parole «aumentato della metà» sono sostituite con le seguenti: «aumentato del doppio»;
al secondo periodo sono sostituite le parole «un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale» con le seguenti: «un reddito non inferiore al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale».