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Legislatura XVI

Proposta emendativa 45.1.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
45.1.

Dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
n-bis) dopo l'articolo 22 inserire il seguente:
«Art. 22-bis. (Ingresso e soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro).

1. Il visto di ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro è rilasciato, su richiesta, nel rispetto dei limiti fissati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, al lavoratore straniero che soddisfi le condizioni per il soggiorno in Italia e che mostri la disponibilità effettiva in Italia, per l'intera durata del periodo di soggiorno, di:
a) idonea sistemazione alloggiativa o mezzi sufficienti per provvedervi nella misura indicata dai decreto di cui all'articolo 3, comma 4;
b) mezzi sufficienti a coprire le spese di rimpatrio;
c) mezzi di sostentamento in misura non inferiore, per ciascun mese, all'importo mensile dell'assegno sociale o al diverso importo stabilito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4;
d) una somma necessaria al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ovvero una polizza assicurativa per le cure mediche urgenti o comunque essenziali anche a carattere continuativo valida per il territorio nazionale.

2. La disponibilità delle risorse di cui al comma 1 si considera dimostrata se l'importo corrispondente è stato versato in un apposito Fondo per l'ingresso, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua altresì le modalità di restituzione delle somme versate, nel caso in cui lo straniero trovi adeguata posizione lavorativa. Alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1 può concorrere o sostituirsi la garanzia o la prestazione stessa da parte di cittadino italiano o di cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario, ovvero di enti locali, regioni, province autonome o associazioni, sindacati e patronati.
3. Il visto di ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato dei lavoro ha durata pari al periodo per il quale è stata dimostrata la disponibilità dei requisiti di cui al comma 1, e comunque non superiore a un anno, e deve essere utilizzato entro tre mesi dalla data di rilascio. All'atto del rilascio del visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro lo straniero è sottoposto immediatamente ai rilievi fotodattiloscopici o ad altri rilievi biometrici.
4. Allo straniero che fa ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro è rilasciato un permesso di soggiorno per gli stessi motivi, della durata indicata dal visto di ingresso, alle condizioni di cui al comma 1. Nel caso in cui lo straniero non risulti svolgere attività lavorativa alla scadenza del termine e all'uscita dall'Italia, è tenuto a riconsegnare il permesso di soggiorno alle autorità competenti, pena la segnalazione al sistema d'informazione Schengen previsto dall'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, reso esecutivo dalla legge 30 settembre 1993, n. 388.
5. Il titolare di permesso di soggiorno per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro ha facoltà di svolgere ogni attività. Ai fini retributivi e contributivi si applicano, in caso di prestazioni occasionali, le disposizioni sulle prestazioni occasionali di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
6. Il permesso di soggiorno per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro è convertito su richiesta, in presenza dei requisiti di cui al comma 1 e qualunque sia la durata per la quale è stato rilasciato, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo o di lavoro stagionale.