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Legislatura XVI

Proposta emendativa 41.02.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
41.02.
inammissibile

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Nuova numerazione di alcuni articoli del codice penale)
.

1. La numerazione degli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-septies, 609-octies, 609-nonies, 609-decies del codice penale è modificata nel seguente modo: 578-bis anziché 609-bis, 578-ter anziché 609-ter, 578-quater anziché 609-quater, 578-quinquies anziché 609-quinquies, 578-sexies anziché 609-sexies, 578-septies anziché 609-septies, 578-octies anziché 609-octies, 578-nonies anziché 609-nonies, 578-decies anziché 609-nonies.
2. Gli articoli di cui al comma 1, come rinumerati, trovano la loro nuova collocazione all'interno del Capo I «Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale» anziché del Capo III «Dei delitti contro la libertà individuale» del medesimo Libro lI Titolo XII del codice penale.
3. I riferimenti nell'ordinamento agli articoli del codice penale numerati sulla base del testo del codice penale previgente rispetto alla modifica introdotta con la presente legge sono da intendersi relativi agli articoli come rispettivamente rinumerati.