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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.3.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
4.3.

Premettere il seguente comma.
01-bis
. L'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:
Art. 1. - 1. È cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono;
c) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni;
d) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi legalmente risieda.

2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
3. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza».