Aggiungere il seguente comma:
2-bis. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto infine il seguente comma: «3. Il cittadino italiano, che la abbia acquisita in base all'articolo 5 della presente legge, perde la cittadinanza se risulti colpevole, con sentenza passata in giudicato, dei reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale».