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Legislatura XVI

Proposta emendativa 39.14.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
39.14.

Sostituirlo con il seguente:
(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354).

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il Ministro di grazia e giustizia», sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della giustizia»;
b) al comma 2, le parole: «al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis,», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, anche se non costituiscono titolo di attuale detenzione», e le parole: «associazione criminale, terroristica o eversiva», sono sostituite dalle seguenti: «associazione a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo»;
c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
2-bis. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'Interno ovvero del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto competente in ordine a taluno dei reati di cui al comma 2, ovvero del Procuratore Nazionale Antimafia quando il provvedimento è richiesto in ordine a taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Ai fini dell'emissione dei provvedimento il Ministro della giustizia assume presso la polizia penitenziaria, la Direzione Investigativa antimafia, le forze di polizia, le procure distrettuali antimafia e la Direzione Nazionale Antimafia tutte le informazioni necessarie, che non siano coperte da segreto istruttorio. Il provvedimento medesimo ha durata pari a tre anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga viene disposta quando vi è necessità di impedire la ripresa dei collegamenti in relazione alla perdurante operatività dell'associazione criminale di appartenenza. Il mero decorso dei tempo non costituisce prova della rescissione dei legami con l'associazione o del venir meno dell'operatività della stessa;
d) al comma 2-sexies, primo periodo, le parole: «e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2», sono soppresse;
e) al comma 2-sexies, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «All'udienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del Procuratore Nazionale Antimafia»;
f) al comma 2-sexies, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il procuratore nazionale, il procuratore distrettuale, d procuratore generale presso la corte d'appello il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge».
g) al comma 2-sexies, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

2. Dopo l'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
Art. 41-ter. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis). Chiunque compie atti idonei a consentire ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis di comunicare con l'esterno, eludendo le prescrizioni all'uopo previste, ovvero a stabilire o mantenere collegamenti con associazioni a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.