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Legislatura XVI

Proposta emendativa 35.4.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2180

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
35.4.

Sostituire col seguente:
Art. 35. - (Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose). - 1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, l'articolo 2-decies è sostituito dal seguente:
Art. 2-decies. - (Procedimento per la destinazione dei beni confiscati). - 1. Alla destinazione dei beni confiscati provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato.
2. Ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, il Prefetto comunica immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Presidente della regione e della provincia, nonché al sindaco del comune ove si trova il bene, l'avvenuta acquisizione al patrimonio dello Stato del bene confiscato. Dell'acquisizione viene altresì data notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio e del Ministero dell'Interno. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, presentare istanza di assegnazione dei beni.
3. Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il prefetto adotta il provvedimento di destinazione dei beni confiscati, acquisiti i pareri dell'Agenzia del Demanio, del sindaco del comune ove si trova il bene, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore nazionale antimafia, e sentito, ove necessario, l'amministratore del bene, sulla base della stima del valore dei beni quale risultante dal rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario ovvero sulla base di stima effettuata dall'Agenzia del Demanio. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per non più di tre mesi in caso di oggettiva difficoltà a determinare il valore dei beni ovvero in presenza di compendi confiscati di particolare rilevanza. Ai pareri si applica (articolo 16, commi 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Ai finì di una pronta adozione del provvedimento di destinazione, il prefetto può convocare la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.